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Statuto dell'A.R.CO.VA.

Titolo 1
Disposizioi generali

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI VALLE D’AOSTA (ARCOVA)".

L'associazione ha sede in Aosta, via San Giocondo n. 8.

Articolo 2 - Caratteristiche

L’associazione è un organismo apolitico, aconfessionale, di carattere culturale, a partecipazione volontaria.
Essa non ha fini di lucro.

Articolo 3 - Oggetto e finalità dell'attività

L’associazione ha lo scopo di:

a) concorrere alla diffusione e promozione della musica corale;

b) promuovere le iniziative dirette a conservare e sviluppare il patrimonio corale ed etno-musicale delle varie realtà culturali presenti in Valle d’Aosta e la conoscenza di esso fra i cittadini, non interferendo in alcun modo sugli indirizzi, scelte ed attività di ciascun coro affiliato;

c) tutelare e curare gli interessi morali, materiali, artistici e culturali degli affiliati;

d) favorire lo scambio ed il confronto di esperienze tra cori;

e) curare il progressivo miglioramento dei complessi associati organizzando nell’ambito della Regione rassegne, corsi didattici, seminari di studio, manifestazioni corali e quant’altro i suoi organismi decidano di attuare per il raggiungimento dello scopo associativo;

f) Promuovere la ricerca, la selezione e la divulgazione tra i propri associati di canti popolari, inerenti in particolare la cultura, la vita ed il folklore valdostano e dell’area francofona;

g) curare la diffusione di pubblicazioni, edizioni e notiziari specializzati nel canto corale, costituire biblioteche di consultazione;

h) stabilire relazioni continuative con gli enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore;

i) sviluppare rapporti e relazioni con similari associazioni italiane ed estere su basi di reciprocità;

j) collaborare con le istituzioni didattiche per l’animazione e l’educazione musicale nella scuola e nelle altre realtà sociali.

k) organizzare corsi di formazione ed aggiornamento del personale scolastico di ogni ordine e grado.

l) Nel rispetto degli scopi e dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine, connessa e/o comunque collegata con quelle sopra indicate, che, purché non rilevanti, potranno assumere anche carattere commerciale;

Articolo 4 - Durata

L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 – Soci

Sono soci dell’associazione tutti i complessi corali amatoriali, con o senza l’ausilio di strumenti, aventi scopi e finalità non in contrasto con quelli indicati nell’art. 3. Tali cori non devono utilizzare coristi professionisti.

L’adesione all’Associazione, che comporta l’accettazione del presente Statuto, si richiede compilando ed inoltrando l’apposito modulo di iscrizione. L’accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di associazione devono essere corredate, a pena di nullità, dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto sociale o dal Regolamento del complesso corale amatoriale.

Le modifiche dello Statuto, del Regolamento o degli organi sociali di ogni coro membro intervenute dopo l’accettazione dell’Associazione, devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, a pena di decadenza.

La partecipazione dei soci non potrà essere temporanea.

Articolo 6 - Soci onorari

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deciderà di offrire la tessera di “Socio Onorario “ alla persona o ente che avrà ben meritato nei confronti dell’Associazione.

Articolo 7 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:
• sottoscrivere la somma richiesta per l’ammissione e versare la quota sociale annuale;
• rispettare le norme statutarie e regolamentari;
• cooperare con gli Organi sociali per il conseguimento dei fini di cui all’art. 3;
• partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Le quote sociali sono intrasmissibili.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

a) partecipare mediante la loro rappresentanza individuata dall’art. 12, alle deliberazioni dell’Assemblea e all’elezione degli organi sociali;

b) di usufruire dei servizi e delle eventuali strutture dell’Associazione, nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

c) di prendere visione del bilancio annuale, con facoltà di presentare agli organi sociali le eventuali osservazioni.

Articolo 9 - Recesso

Il socio può in qualsiasi momento recedere dalla Associazione con una comunicazione scritta da inoltrarsi all’Associazione a mezzo di raccomandata o da consegnarsi personalmente al Consiglio Direttivo, che ne lascerà ricevuta.

Qualora il diritto di recesso non sia esercitato entro i 90 giorni antecedenti la data di chiusura dell’esercizio in corso, i suoi effetti saranno sospesi sino alla chiusura dell’esercizio seguente.

In caso di recesso, il socio dovrà assumere a proprio carico e provvedere all'immediato pagamento dell'eventuale sua quota di passività risultante dalla contabilità dell'associazione alla data dell'uscita dall'associazione, mentre nulla avrà a pretendere nel caso in cui esista una situazione attiva.

Articolo 10 - Esclusione e sospensione

La esclusione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

• non abbia versato la quota associativa annuale;

• abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per la ammissione alla associazione tra i quali sono da annoverarsi le variazioni dello Statuto o del Regolamento del coro socio, in contrasto con il presente Statuto;

• si sia reso inadempiente verso il presente Statuto e/o il Regolamento.

In ogni caso la delibera di esclusione deve contenere, a pena di nullità, l’esatta indicazione dei motivi.

In caso di esclusione, il socio dovrà assumere a proprio carico e provvedere all'immediato pagamento dell'eventuale sua quota di passività risultante dalla contabilità dell'associazione alla data dell'uscita dall'associazione, mentre nulla avrà a pretendere nel caso in cui esista una situazione attiva.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:
• l'Assemblea Generale dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente e il Vice-Presidente;
• il Segretario e il Tesoriere;
• i Revisori dei conti.

Le cariche elettive possono essere assunte soltanto dai rappresentanti degli aderenti all’Associazione in carica al momento delle elezioni, eccetto per i Revisori dei Conti, che possono essere anche esterni all’Associazione.

Il loro mandato è triennale e non possono essere eletti per più di tre volte consecutive.

Agli organi dell’Associazione viene affiancata, con funzioni consultive,la Commissione tecnico-artistica come previsto dall’art. 28.

Titolo II
Assemblea

Articolo 12 – Composizione Assemblea

L’Assemblea Generale, massimo organo dell’associazione, è composta da:
a) il Presidente dell’Associazione;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Presidenti, Maestri e un delegato di ogni coro iscritto

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13 - Convocazione Assemblea

Nella sua prima convocazione l’Assemblea è presieduta dal Presidente di coro più anziano ed è composta dai Presidenti, dai Maestri e dai delegati di ogni coro, in carica al momento della convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei complessi aderenti.

La convocazione avviene mediante invio a tutti i cori dell’avviso a mezzo di lettera, o con qualunque altro mezzo di comunicazione, compreso il fax, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno oltre che il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per la prima e seconda convocazione.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in ogni luogo alla presenza di tutti i soci.

Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dalla persona designata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono rappresentati nelle assemblee dal Presidente, dal Maestro e dal delegato di ogni coro, secondo quanto previsto dall’art. 12, oppure da altri componenti del coro, muniti di delega scritta, ognuno con diritto ad un voto. La delega è ammessa per una sola volta all’anno.

Ciascun rappresentante non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe devono essere presentate, prima della constatazione della presenza del numero legale, alla presidenza dell’Assemblea.

Il Presidente sarà assistito dal Segretario. In assenza di quest’ultimo tale funzione sarà svolta da una persona che il Presidente sceglierà fra i componenti del Consiglio Direttivo; nel caso di votazione, sceglierà due scrutatori fra i componenti dell’Assemblea.

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano, con prova e controprova, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali si procede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, quindi riportate su apposito libro.

Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 15 - Maggioranze dell'Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Articolo 16 – Compiti dell'Assemblea

Spetta all’Assemblea Generale:

a) discutere e ratificare relazioni, sia morali che finanziarie, della gestione sociale; la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;

b) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei Conti;

c) proporre ed approvare eventuali modifiche di Statuto;

d) deliberare su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative;

e) ratificare l’ammontare delle quote associative;

f) approvare il bilancio consuntivo annuale entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso e quello preventivo;

g) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

h) revocare il mandato ad un appartenente agli organi dell’Associazione

i) deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 17 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata:

• dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo;

• su specifica richiesta presentata dalla metà più uno dei complessi aderenti per deliberare sulle modifiche del presente statuto e su tutto quanto è demandato alla sua competenza per legge.

In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati che deliberano con il voto favorevole di almeno il 60% degli intervenuti.

Titolo III
Consiglio Direttivo

Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri, con diritto ad un voto ciascuno, eletti in ragione di non più di uno per coro.

In caso di dimissioni o di esonero di un componente, gli subentrerà in Consiglio il primo escluso alle precedenti elezioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di consiglieri si riduca al di sotto del limite previsto al primo comma del presente articolo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Articolo 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo nomina:
• il Presidente;
• il Vice-Presidente;
• il Segretario;
• il Tesoriere.

In seguito a tre assenze consecutive, non motivate, i membri del Consiglio Direttivo possono essere destituiti dall’incarico ricevuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione e si riunisce:
• almeno 3 volte all’anno;
• per urgenti e motivate necessità organizzative;
• se ritenuto necessario dal Presidente;
• su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Poteri e responsabilità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna limitazione.

A titolo esemplificativo, è di competenza del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulla erogazione dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio preventivo;

b) coordinare lo svolgimento delle iniziative proposte dalla Commissione tecnicoartistica;

c) rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea;

d) deliberare circa l’ammissione o l’esclusione di soci nonché l’ammontare delle quote associative;

e) proporre la nomina dei “soci onorari”;

f) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altri organismi, Enti, istituzioni;

g) compilare i regolamenti interni;

h) nominare i componenti della Commissione tecnico-artistica sentito il parere dell’Assemblea;

i) compilare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

j) conferire procure generali e speciali.

Articolo 21 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento dal Vice-Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Un membro decade automaticamente quando cessa di appartenere ad un coro socio.

In caso di ritiro o di decadenza di uno o più membri, subentrerà per diritto il primo (o i primi) tra gli esclusi.

Articolo 22 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade:
a) in caso di voto di sfiducia espresso dall’Assemblea;
b) in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Titolo IV

Articolo 23 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale e la Commissione tecnico-artistica.

Articolo 24 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza.

Articolo 25 – Il Segretario

Il Segretario ha la responsabilità del buon andamento amministrativo dell’associazione e predispone i bilanci annuali per il Consiglio Direttivo. Egli redige e firma dopo il Presidente i verbali delle sedute e ne conserva i relativi registri. Cura la redazione del libro riguardante i soci.

Articolo 26 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La carica di Tesoriere è incompatibile con altre nell’ambito degli organi dell’Associazione.

Articolo 27 – Il Collegio dei Revisori

La gestione dell’associazione è controllata da un Collegio di revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea che dura in carica tre anni, scelti tra tutti i soci dell’associazione o tra persone estranee all’associazione.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Devono relazionare all’assemblea in occasione dell’approvazione dei bilanci.

Articolo 28 – La Commissione Tecnico-Artistica

La Commissione tecnico-artistica è organo di consulenza dell’Associazione.

È composta da membri nominati dal Consiglio Direttivo e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea; essa è presieduta e convocata dal Presidente dell’Associazione.

Le sue prestazioni sono gratuite, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il numero dei membri della Commissione non può essere inferiore a 3.

L’incarico di componente la Commissione è incompatibile con altri incarichi, nell’ambito degli organi dell’Associazione.

Articolo 29 – Compiti della Commissione Tecnico-Artistica

La Commissione tecnico-artistica ha i seguenti compiti:

a) curare tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello tecnico-artisticoculturale dei cori, elaborando le modalità per attuare corsi didattici, seminari di studio, biblioteche di consultazione e promuovendo la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate;

b) partecipare alla vita dell’Associazione, presenziando alle manifestazioni gestite dall’Associazione, rilasciando giudizi tecnico-artistici, in busta chiusa, su richiesta dei singoli cori;

c) può essere convocata anche su richiesta dei singoli cori per eventuali consigli e competenze artistiche.

La Commissione può essere convocata, su richiesta del Consiglio Direttivo, in riunione congiunta con esso.

Titolo V
Patrimonio e contabilità

Articolo 30 - Patrimonio associativo

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l’associazione provvede a costituire un fondo comune. Quest’ultimo è formato principalmente dalle quote annuali versate dai soci e dai contributi concessi, con carattere di liberalità, da parte di Amministrazioni, Enti vari o altri soggetti, non interferendo su eventuali richieste avanzate dai singoli cori-soci alle suddette Amministrazioni, Enti, o altri soggetti.

Il patrimonio sociale, oltre a quanto precede, è costituito da eventuali lasciti, donazioni, erogazioni, fondi di riserva, beni mobili di proprietà dell’associazione.

Le quote sociali non sono rivalutabili ed è fatto divieto di procedere alla distribuzione, diretta ed indiretta, fra i soci di quote di utili e capitale.

Articolo 31 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all’Assemblea dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 32 - Contabilità sociale

Salvo imposizioni diverse della normativa civilistica e fiscale compongono la contabilità sociale i seguenti registri:
• libro soci
• libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei soci;
• libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
• registro delle entrate;
• registro delle uscite.

Articolo 33 - Compensi

Tutte le cariche dell’associazione sono onorifiche.

L’Assemblea potrà riconoscere ai soci ed ai componenti gli organi sociali esclusivamente dei rimborsi a piè di lista.

Titolo VI
Disposizioni finali

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

Qualora venga domandato lo scioglimento dell’associazione dall’unanimità’ dei soci ordinari iscritti, l'Assemblea fisserà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più' liquidatori, precisandone i poteri.

I beni verranno devoluti in beneficenza ad enti assistenziali pubblici con scopi affini operanti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Articolo 35 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente Statuto, il regolamento, gli accordi sociali ed i rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irritualmente e inappellabilmente senza formalità di procedura.

L'arbitro, salvo diversa unanime designazione, verrà designato dal Presidente del Tribunale di Aosta a richiesta della parte più diligente.

Articolo 36 – Requisiti di non commercialità

I requisiti di non commercialità, ai fini fiscali, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto, sono i seguenti:

a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 37 - Disposizioni generali e rinvio

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

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